Il TAR Molise si è recentemente pronunciato sul potere dei Comuni di pianificare le localizzazioni di impianti per la telefonia mobile.
La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato negli ultimi anni.
Secondo il tribunale il potere regolamentare dei Comuni, di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001:
- può essere esercitato anche in assenza del previo intervento regionale o statale, considerato che il principio costituzionale di sussidiarietà postula che le funzioni amministrative siano esercitate dal livello di potere prossimo al territorio e ai cittadini,
- deve essere precipuamente finalizzato ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile,
- non potrebbe essere inteso a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, a tutela della salute pubblica. Stando a un prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, è da reputarsi illegittimo un regolamento comunale – adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 – qualora l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso il divieto di localizzazione in alcune zone o la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale materia esclusivamente attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni.
Il Comune non può, dunque, porre divieti di localizzazione in alcune zone, o fissare distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi: l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è raggiungibile dimostrando, con adeguata motivazione, che le esclusioni puntuali e le localizzazioni alternative assicurano la copertura dei servizi di telefonia.
L’unica strada percorribile per minimizzare l’esposizione e garantire la copertura dei servizi è l’adozione di un Piano Antenne Polab, che è dotato delle necessarie caratteristiche tecniche di inoppugnabilità.
TAR Molise n. 473 del 27 novembre 2017
Questo articolo è distribuito con Licenza CC (Attribuzione – Non opere derivate – Non commerciale) 4.0 Internazionale. È possibile scaricare e condividere questo articolo solo citando Polab srl come autore, e a condizione che non venga modificato né utilizzato a scopi commerciali.