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Legge Regione Toscana n. 17 del 17 aprile 2018: modifiche alla LR 49/2011

Il 24 aprile 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 la Legge Regionale n. 17/2018 “Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011”.

La nuova norma apporta modifiche in particolare agli artt. 10, comma 5 (apposizione dell’etichetta informativa) e 14 (sanzioni) della 49/2011.

La prima modifica[1] introduce la possibilità di inviare documentazione fotografica dell’etichetta informativa ad ARPAT e Comune, e aggiunge l’obbligo di apporre l’etichetta “in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità”.  In questo modo si concede la possibilità, ai gestori, di attestare l’avvenuta apposizione delle etichette ed evitare così conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00). Per questa opzione, come norma transitoria, viene stabilità la data del 24 ottobre 2018.

La seconda modifica[2] introduce sanzioni amministrative in caso di difformità da quanto dichiarato dall’operatore nella richiesta del titolo abilitativo per nuovi impianti o modifiche degli esistenti; le difformità riguardano essenzialmente la dichiarazione della potenza di irradiazione e dei parametri radioelettrici o altri parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico.

L’introduzione di sanzioni in caso di difformità dal titolo abilitativo riconosce ai gestori un sanzionamento diverso, e minore, per chi installa, esercisce o modifica un impianto solo in difformità dal titolo abilitativo, rispetto a chi lo installa o esercisce in mancanza del titolo stesso.

 

[1] “I gestori provvedono all’applicazione dell’etichetta informativa di cui all’ articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l’etichetta informativa:

  1. a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
  2. b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
  3. c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità”

[2] “Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

  1. a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;
  2. b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;
  3. c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità.”

 

Legge Regionale n. 17 del 17 aprile 2018

 

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